Statuto Contrada Porta Vecchia
S T A T U T O
Articolo 1 – Denominazione
È costituita, ai sensi dell’art. 35 e seguenti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, (Codice Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l’associazione di promozione sociale denominata “CONTRADA DI PORTA VECCHIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” in breve “CONTRATA DI PORTA VECCHIA APS”, di seguito indicata come Associazione.
Articolo 2 – Sede e Durata
L’Associazione ha sede in Comune di Acquasparta (TR), Via L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Acquasparta non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli Uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate, la cui istituzione o soppressione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.
Articolo 3 – Scopo ed Oggetto
L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. L’Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria; erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; di mutualità; di produzione o scambio di beni o servizi. Per il raggiungimento degli scopi prefissati l’Associazione: promuove manifestazioni culturali e ricreative; persegue finalità ricreative e culturali attraverso la gestione di attività nell’ambito dello sport, dello spettacolo, della cultura, dell’intrattenimento e dell’informazione; organizza la partecipazione a gare, tornei, concorsi, incontri ricreativi e culturali, feste, manifestazioni, iniziative ed ogni altra attività in linea con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle finalità dell’Associazione, nonché ogni iniziativa compatibile con il presente statuto; organizza direttamente gare, tornei, concorsi, incontri ricreativi e culturali, feste, manifestazioni, iniziative ed ogni altra attività con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle finalità dell’Associazione, nonché ogni iniziativa compatibile con il presente statuto; partecipa attivamente all’approntamento ed alla gestione delle attività connesse agli scopi e all’oggetto dell’Associazione; gestisce, promuove ed organizza corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, manifestazioni ed attività ricreative a contenuto sociale e culturali con gli Enti Locali, con soggetti pubblici e privati; gestisce con gli istituti scolastici attività sportive e ricreative, organizza appuntamenti specifici; propone e garantisce servizi di assistenza sociale economica e culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso gestioni e convenzioni con terzi operatori; attiva rapporti e sottoscrive convenzioni con Enti Pubblici, altre Associazioni o società sportive per gestire manifestazioni ed incontri, collabora per lo svolgimento e l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative; allestisce e gestisce eventi e punti di ritrovo con preparazione e distribuzione di cibi e bevande riservata ai propri soci o nell’ambito di manifestazioni organizzate da Enti Pubblici e altre associazioni; allestisce e gestisce attività come biblioteche, videoteche, ludoteche, infoteche e centri consultazione internet. La Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 primo comma del D.Lgs 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni; (lettera a)) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i)) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (lettera k)) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; (lettera t)) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u)) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z)) L’Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 D.lgs n. 117 del 2017.
Articolo 4 – Associati
A) Numero degli associati L’Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell’art. 35 del D.lgs 117/2017. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% (cinquanta per cento) delle associazioni di promozione sociale associate.
B) Categorie di associati: Volontari: sono coloro che svolgono attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della APS in modo personale, spontaneo e gratuito, Ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione della APS, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.
C) Ammissione L’ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e su domanda dell’interessato. L’organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
D) Diritti e doveri Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dell’organo amministrativo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato. La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità delle azioni o quote di natura patrimoniale.
Articolo 5 – Volontari
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell’opera di terzi volontari. Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 6 – Recesso ed esclusione
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. L’associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dall’organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea. In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
Articolo 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario ed il Tesoriere
f) l’Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
g) l’Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore.
Articolo 8 – Assemblea degli Associati
A) Competenza L’Assemblea degli Associati: nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l’Organo di Controllo ed il Revisore Legale; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; approva i regolamenti; delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione; delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato; delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.
B) Convocazione L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione e che prevenga agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima dell’assemblea.
C) Diritto di voto Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato. Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.
D) Svolgimento L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio, nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee. Il Presidente dell’assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante. L’assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, se nominato.
E) Maggioranze L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l’approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Articolo 9 – Consiglio Direttivo
A) Composizione Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri variabile da 3 (tre) a 13 (tredici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi indicati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto o dall’esperienza professionale; professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione. Dalla funzione di componente di Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
B) Funzioni Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di: nominare il Presidente ed il Vice Presidente; assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; convocare l’Assemblea degli Associati; provvedere in merito all’ammissione e all’esclusione degli associati; redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale; predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione; compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche ed Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; sottoporre all’assemblea proposte e mozioni; consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; promuovere ed organizzare gli eventi associativi; compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
C) Funzionamento Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo, se nominato. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti dell’Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongono. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
1) che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
2) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
3) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.
D) Doveri d’ufficio I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell’articolo 2475-ter del codice civile.
Articolo 10 – Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all’interno del Consiglio. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentante dell’Associazione verso i terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l’Associazione in qualunque grado. Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre: cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione; svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; può formulare proposte e deliberazioni al Consiglio Direttivo; può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.
Articolo 11 – Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 12 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario coadiuva il Presidente dell’esplicazione delle attività che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli Associati. Il Tesoriere: a) cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità; b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
Articolo 13 – Organo di Controllo
A) Funzioni Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul concreto ordinamento. I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
B) Composizione Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso id Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2399 del codice civile. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che al nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di Consiglio di Amministrazione.
Articolo 14 – Revisione Legale dei Conti
Nei casi previsti dalla legge e dall’art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 15 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) è composto dalla dotazione iniziale nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalla attività di raccolta fondi. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure delibera la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’ente. Sussistendo le condizioni di legge, l’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 16 – Bilancio
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Se vengono superati i limiti di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l’Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 17 – Devoluzione del patrimonio
In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma primo, del D.Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo e comunque nel rispetto della disciplina contenuta nell’articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 18 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.